INCHIESTA POSEIDONE: CASSAZIONE, SU CRETELLA SOLO SOSPETTI
giovedì, ottobre 25th, 2007(AGI) – Roma, 25 ott. – A carico del Generale della Guardia di Finanza Walter Cretella Lombardo ci sono ‘legittimi sospetti’ non idonei, pero’, per ritenere sussistente il ‘fumus commissi delicti’. E’ quanto afferma la sesta sezione penale della Cassazione, spiegando perche’ il 10 ottobre scorso aveva deciso di confermare l’ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro con la quale era stato annullato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio, disposto dal pm Luigi De Magistris, nei confronti dell’ufficiale della GdF, indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta ‘Poseidone’.
Nel corso della perquisizione erano stati rinvenuti e sequestrati due rubriche telefoniche, tre telefoni cellulari e una sim-card, nonche’ due pc e una rassegna stampa del due agosto 2006. Il tribunale del riesame, aveva annullato il decreto di sequestro, ritenendo che gli “elementi offerti dal pubblico ministero dimostrano l’insussistenza del fumus delicti” e la stessa relazione del consulente del pm “offre dati allo stato neutri – rilevava il riesame – ai fini della ipotizzabilita’ del delitto associativo, in quanto dimostra solo generici contatti, senza specificarne la sequenza e i contenuti, con gli altri indagati e con numerose societa’ coinvolte nell’attivita’ investigativa”.
Contro questa ordinanza aveva presentato ricorso alla suprema corte la procura di Catanzaro, ma per gli ermellini la decisione del riesame deve essere confermata. Il tribunale, infatti, per i giudici di piazza Cavour, si e’ espresso sulla questione “in termini corretti ed adeguatamente argomentati”: “Il generico riferimento a ‘contatti e conoscenze’ e la riferita emersione di ‘rapporti di cointeressenze economiche-finanziarie tra gli indagati per l’utilizzo di occulti canali istituzionali’ che rafforzano il vincolo associativo – si legge nella sentenza numero 39376, nella quale si ricordano le motivazioni del riesame – in mancanza di dati per la verifica di ‘contenuti e portata’, costituiscono un ‘legittimo sospetto’ ma sono inidonei per valutare la sussistenza del ‘fumus’”. Questo, infatti, “laddove il delitto per il quale si procede e’ quello associativo – sostiene la Cassazione – non puo’ riguardare soltanto il ‘fumus’ di reita’, bensi’ deve avere a oggetto anche la riferibilita’ soggettiva degli elementi alla persona nei cui confronti il sequestro probatorio e’ stato effettuato”. Infatti, “l’esistenza del ‘fumus’ di reita’ e di partecipazione di altre e diverse persone al sodalizio – concludono gli alti giudici – non puo’ essere ‘tout court’ elemento decisivo per estendere anche a diversi soggetti le valutazioni compiute in quei provvedimenti”. (AGI)
Oll/Cam
