(AGI) – Roma, 20 apr. – ‘Le cariche contro il corteo del Carlini furono del tutto immotivate e noi parlamentari che facevamo parte del gruppo di contatto non avemmo alcuna possibilita’ di svolgere la nostra funzione di mediazione’. Cosi’ il senatore di ‘Insieme con l’Unione’ Mauro Bulgarelli, sentito stamani presso il tribunale di Genova in qualita’ di testimone al processo per i fatti del G8. ‘In quelle giornate salto’ completamente la prassi instaurata dal dott. Andreassi, che in analoghe circostanze aveva consentito ai rappresentanti delle istituzioni di interloquire proficuamente con le forze dell’ordine. A Genova invece -ricorda Bulgarelli- le cariche dei carabinieri in via Tolemaide partirono senza alcun preavviso, si rivolsero contro un corteo, quello delle ‘tute bianche’, disarmato e il cui percorso era stato autorizzato dalla questura, contravvenendo anche all’ordinanza di Di Gennaro, che proibiva l’uso di lacrimogeni in situazioni che potessero ingenerare panico. Devo dire che se non fosse stato per la resistenza organizzata da una parte dei manifestanti si sarebbe potuta verificare una vera e propria mattanza. A Genova, in effetti -prosegue Bulgarelli- emerse una nuova modalita’ di gestione della piazza, molto prossima alle tecniche propriamente militari, che sfocio’ in molti casi in un abuso collettivo e generalizzato dell?ordine pubblico, a fronte del quale, a mio avviso, diventa necessario prevedere un diritto di resistenza altrettanto collettivo e generalizzato. Queste considerazioni -spiega il senatore dei Verdi- mi hanno indotto a presentare un disegno di legge incardinato proprio sul diritto di legittima resistenza: quando infatti la folla dei manifestanti viene sottoposta a un abuso ‘collettivo e generalizzato’, risulta assolutamente impossibile definire in maniera personalizzata dove arriva la legittima resistenza e dove inizia il reato, dove arriva il comportamento cosciente e dove, invece, inizia quello dettato dalla paura e dall?istinto all?autoconservazione. Del resto, gia’ il codice penale prevede come attenuante ½l?aver agito per suggestione di una folla in tumulto© (articolo 62, comma 3), riconoscendo, implicitamente, che in una dimensione di tensione massificata i comportamenti individuali vengono inevitabilmente condizionati: cosa si dovrebbe prevedere per le azioni compiuti nel caso di una folla sottoposta al tiro incrociato delle armi da fuoco, ai cellulari lanciati a tutta velocita’ contro i manifestanti, alla pioggia di gas micidiali e ai pestaggi indiscriminati? Seguendo questa linea di ragionamento, ho pensato dunque fosse opportuno proporre la definizione di una nuova fattispecie, quella, appunto, della ½legittima resistenza©, che, raggruppando un insieme di cause di non punibilita’ e di attenuanti, -conclude Bulgarelli- diventerebbe operativa ogni qual volta si configuri una ipotesi di abuso d?ordine pubblico’. (AGI)
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